Oggetto: Vigilanza sugli alunni - Responsabilità relativa
Sono pervenute a questo Ufficio diverse richieste
di precisazioni in merito alla problematica specificata in oggetto. In
considerazione dei carattere generale di tale questione, ed avuto riguardo
alle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul personale
scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata "scolastica"
(dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza
non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia
stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita
degli stessi ai termine delle attività scolastiche), si ritiene opportuno
fornire alle SS. LL. una puntuale ricognizione della normativa in vigore
nonché una panoramica giurisprudenziale, che si auspica utile nell'adozione
delle necessarie decisioni e delle connesse scelte organizzative che le
Istituzioni scolastiche autonome sono chiamate ad intraprendere.
Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche
ed il conferimento della qualifica dirigenziale al Capi di Istituto, hanno
radicalmente mutato le relazioni "organizzative" esistenti, per cui non
può più ritenersi esistente un qualche “potere d'ordine" degli organi
dell'amministrazione centrale e periferica, basato su rapporti gerarchici.
Si ritiene, pertanto, imprescindibile il richiamo ad una generale responsabilità
della scuola in ordine alla vigilanza sugli alunni ad essa affidati; pur
nell'ambito dei necessario contemperamento delle esigenze delle famiglie
e di quelle della Scuola, su quest'ultima incombe comunque l'obbligo di
tutelare l'integrità fisica degli alunni, sia pure in un contesto sociale
dove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello che
coincide con l'attività scolastica vera e propria. Quest'ultima esigenza,
in particolare, va contemperata con quella concorrente di non esporre
oltremisura l’ Arriministrazione scolastica al rischio di un eventuale
risarcimento danni.
La responsabilità extra contrattuale dell'Amministrazione scolastica per
fatti imputabili ai propri dipendenti discende, da un lato, dall'omissione
rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori ( ex artt. 2047
- 2048 c.c.) e dall'altro dall'omissione rispetto agli obblighi organizzativi
, di controllo e di custodia ( ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
*Circa il primo aspetto, sembra utile riportare di seguito il testo letterale delle norme civilistiche che attengono alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:
Il disposto degli articoli succitati, va integrato
con il dettato dell'art. 61 della L. 312180 (tuttora vigente), che testualmente
recita: "La responsabilità patrimoniale dei personale (direttivo), docente,
educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica
dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati
direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli
alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della
vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente
si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione
che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave,.
l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità
civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono
tanto nell'ipotesi che autore dei fatto sia un soggetto privo di capacità
di intendere e di volere, sia che autore dei fatto sia un soggetto capace.
Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di
atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell'ipotesi
di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.
E' lecito, allora, chiedersi su chi grava l'obbligo di vigilanza
e per quale periodo di tempo.
In via generale, si osserva che fra i doveri dei personale docente vi
è certamente quello, di vigilare sugli allievi per tutto il tempo
in cui questi sono loro affidati.
Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però,
se pure nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999,
anche sul personale A.T.A..(NB la legge finanziari 2003 all'art.35 ha
stabilito che "Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici
l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e
assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.)
Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo
al Dirigente Scolastico. Tra gli specifici doveri dei Dirigente Scolastico
(ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni,
bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività
degli operatori scolastici. Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto
a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi
fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi
di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro
sui quali i medesimi incombano.
Concludendo, possiamo parlare di responsabilità dei Dirigente Scolastico
ex art. 2043 c.c., in quei casi in cui il danno risulti dipendente da
carenze organizzative a lui imputabili, e cioè quando non abbia
eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione
dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita
dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli
insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti durante gli intervalli,
nel periodo di mensa e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove
non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate
che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli
alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.
la violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sin qui richiamate,
secondo la ripartizione "interna" al personale scolastico, espone
l'Istituzione Scolastica ad una responsabilità diretta.
Tuttavia, considerato anche il rapporto di immedesimazione organica tra
Amministrazione e dipendenti, l'Amministrazione stessa viene chiamata
al risarcimento, salva azione di regresso, laddove sia accertato li dolo
o la colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso
(Cass. Civ. Sez. 111, 7110197, n. 9742).
Le norme suindicate, pertanto, stabiliscono una presunzione "iuris
tanturn» contro la quale è però ammessa la prova liberatoria.
Vale a dire che se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui
era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, perciò
solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di
omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art.
2048 c.c. Nel conseguente eventuale giudizio per risarcimento danni, il
danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre
grava sul docente o sull'istituzione scolastica dalla quale questi dipende
l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la
diligenza necessaria ad impedire li fatto, per andare esenti da responsabilità
(Cass. Civ. Sez. 111, 26 giugno 1998, n. 6331).
L’art. 2048 c.c., pertanto, pone una presunzione di responsabilità
a carico dell'insegnante della Scuola per fatto illecito dell'allievo,
collegato all'obbligo di sorveglianza e scaturente dall’affidamento,
seppure temporaneamente limitato alla durata dell'affidamento stesso.
La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver
potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato
in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass.
Civ. Sez. 111, 312199, n. 916).
Dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, può dedursi che
la responsabilità viene meno solo allorchè si provi che
il docente o la Scuola non hanno potuto, impedire il fatto, pur avendo
esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante
ciò, l'evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità,
abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Ov. Sez. 111,
316193, n. 4945). la prevedibilità dell'evento dannoso è
legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di
alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui
si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili,
(il riferimento è alla ubicazione della Scuola, alla viabilità
connessa, al traffico di autoveicoli, all'eccessiva distanza dal centro
abitato e cosi via, ovvero ancora all'eccessiva vivacità di taluni
allievi, alla loro eventuale abituale aggressivitá che presuppone
un controllo rafforzato, etc) secondo una prospettazione che faccia legittimamente
ritenere che determinati eventi, verificatisi in date condizioni, possano
ripetersi.
Circa il problema dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico
riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, poi, si precisa quanto
segue. La posizione assunta in merito da alcune Avvocature dello Stato,
tende ad escludere la valenza di disposizioni Interne all'Istituzione
scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni la “autorizzazione"
al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto
maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie"
concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della
Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta
situazione). Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa
esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per
le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero
costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei
suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi,
con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale
giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vigilanza
sugli alunni stessi. Le preoccupazioni di fondo, che emergono nei pareri
di qualche Avvocatura dello Stato, appaiono condivisibili, per cui si
ritiene opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale prevalente,
al fine di evitare il radicalizzarsi dei problema, con l'adozione da parte
di alcune scuole di comportamenti eccessivamente rigidi, che in qualche
caso hanno avuto come conseguenza, addirittura, minacce di denuncia da
parte di qualche genitore per “sequestro di persona”.
La Cassazione Civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 dei 30/3/99, pronunciandosi
in merito, ha circostanziato gli ambiti di résponsabilità
di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere
di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo
in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziare,
dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza,
pertanto permane per tutta la durata dei servizio scolastico, servizio
che non può essere interrotto per l'assenza di un Insegnante, non
costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì «normale
e prevedibile". Con le sentenze n. 6937 dei 23/6/93 Sez.
III, e n. 12424 dei 10112198 Sez. III, la Cassazione civile è ancora
intervenuta sull'argomento cosi pronunciandosi: "In tema di responsabilità
civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro
allievi, il dovere di vigilanza imposto al docenti dall'art. 2048 C.C.
non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne
il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età
ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento
di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale
dovere non richiede la continua presenza degli Insegnanti, purchè
non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno«.
Ed ancora "in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c.,
il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed
al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze
del caso concreto». Applicando i principi richiamati, la giurisprudenza
ha pertanto ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato
dal genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest'ultima
e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando
con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e
dallo sviluppo psico-fisico del minore, che questi non venga a trovarsi
in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la
sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando
ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori,
senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la
scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano
risultare pregiudizievoli per l'incolumità dei giovane.
(Cosi Cass. Sez. 111, 19/2/94, n. 1623; Cass. 519186, n. 5424 e Cass.
Sez. 111, 30/12197, n. 13125).
Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi
all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione
Scolastica e non anche dal genitori, ove si consideri che proprio per
la relatività di tale obbligo, non vi sono modalità predefinite
ed universalmente valide. E'opportuno, pertanto, che in relazione alle
condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso
o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi sia la necessità di
adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni
ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative
differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un
rigore Inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.
Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda
incidenza sulle scelte organizzative della Scuola. Ciò che conta
è che le modalità prescelte vengano formalizzate e portate
a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle
decisioni adottate, nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità
fisica degli allievi.
IL DIRIGENTE
Luciana Volta