SICUREZZA - LE GITE SCOLASTICHE
- Normativa di riferimento per le gite
- la circolare del M.P.I. 14.10.1992, n° 291 (di carattere generale)
- la circolare del M.P.I. 2.10.1996, n° 623, con cui si chiarisce
che "L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi
d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia
e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale
e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle
istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna
autorizzazione ai Provveditori agli Studi né al Ministero
per l’effettuazione delle iniziative in questione. Le delibere
dei Consigli di circolo e d’istituto vanno inviate agli uffici
scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell’esercizio
del potere di vigilanza".
- D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 (regolamento sull’autonomia scolastica)
che all’art. 14, comma 6 abolisce tutte le autorizzazioni
e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole e
quindi contribuisce a dare definitiva e totale autonomia alle scuole
in materia di organizzazione e responsabilità per i viaggi
e visite guidate di istruzione; ciò sta a significare, tra
l’altro, che l’osservanza dei minuziosi suggerimenti
recati dalla circolari ministeriali non ha più carattere
obbligatorio, anche se certamente può assumere rilievo ai
fini dell’accertamento di responsabilità connesse ad
eventi accidentali dannosi.
Si ritiene pertanto utile seguire i seguenti suggerimenti:
- Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire
il preventivo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la
potestà familiare.
- Potrebbe essere consentita per le classi più giovani o per situazioni
particolari la partecipazione dei genitori degli alunni, senza oneri
a carico della Scuola
- La durata dei viaggi deve essere diversa per le classi e per la
tipologia dei viaggi e, più precisamente, va decisa in funzione
dell’età dei ragazzi, della lontananza del luogo scelto.
- Accompagnatori
La normativa (CM 291/92) prevede un accompagnatore ogni 15 allievi e
fino ad un massimo di tre docenti per classe; è quindi sempre opportuno
che per ogni gruppo che partecipa ad una gita o ad una visita ci siano
almeno due docenti in modo che un impedimento per un docente non venga
a creare assenza di vigilanza.
Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti, innanzitutto, ad illustrare
alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio,
avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio
stesso.
Ai docenti accompagnatori, tra i quali, se più di uno, il Dirigente
scolastico individuerà un coordinatore del viaggio, competono comunque
gli obblighi di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione
della responsabilità di cui all’art. 2047 del C.C., integrato dalla
norma di cui all’art. 61 della L. 11.7.1980 n. 312, che limita la responsabilità
patrimoniale del personale della scuola ai solo casi di dolo o colpa
grave. Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità
degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Essa è riferita
inoltre non solo agli alunni della classe assegnata al singolo docente,
ma globalmente a tutti i partecipanti al viaggio.
- L'importanza della pianificazione
Una buona prevenzione richiede una efficace programmazione del viaggio,
che cerchi di coprire possibilmente tutto il tempo ed impegnare gli
studenti in modo da non rallentare la sorveglianza lasciando loro tempi
morti in cui possono rimanere soli (c.d. “ore a disposizione”).
La C.M. n.291/92 prevede che tranne che le visite occasionali della
durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una preventiva,
adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola
fin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento
degli obiettivi formativi.
È questo del resto anche l’orientamento della Cassazione che in una
sentenza del 1997 (Sent. Cass. Sez. 3 n.7821 del 21/08/1997) afferma
che il superamento della presunzione di responsabilità a carico della
Pubblica Amministrazione in virtù del rapporto organico con gli insegnanti
nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, postula
la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta
- il che presuppone anche l'adozione in via preventiva di misure organizzative
e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo - nonchè
la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione
dannosa.
La prova di non aver potuto impedire il fatto che il precettore o l’insegnante
dell’allievo a norma dell’art. 2048 c.c. deve fornire per
superare la presunzione di responsabilità in ordine all’illecito
dell’allievo medesimo nel tempo in cui si trova sotto la sua vigilanza,
non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di
non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo,
dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del
danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva,
le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione
di pericolo favorevole all’insorgere di detta serie causale (sez.
3 sent.n.2027 del 27/03/84)
La necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell’incolumità
dei partecipanti, impone poi il rispetto di alcune regole relative agli
spostamenti:
- occorre accordare preferenza all’uso di treni specie per lunghe
percorrenze
- occorre evitare spostamenti nelle ore notturne
- occorre scegliere professionisti seri cui affidarsi per l’organizzazione
del viaggio
- è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti
da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- L'assicurazione contro gli infortuni
La CM n.36/1995, prendendo in esame la fattispecie dei viaggi d’istruzione,
ha precisato che non possono essere sostenute a carico della scuola
spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile
verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni,
ovvero gli infortuni dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di
rischi, i primi, connessi direttamente all’esplicazione della funzione
professionale e quindi propri del soggetto prestatore dell’opera e assicurabili,
pertanto, a suo personale carico, ovvero di rischi, i secondi, che,
connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria
INAIL.
torna su